Metalmeccanici, riflessioni su un contratto unitario

I segretari di Fim Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil commentano l'accordo che entrerà in vigore solo se sarà approvato con il referendum tra i lavoratori del 15-17 febbraio. Una scheda sui punti più importanti
Siamo alla vigilia del referendum (15-17 febbraio) con il quale i lavoratori metalmeccanici esprimeranno il loro consenso o dissenso all'ipotesi di accordo siglata tra Fim, Fiom Uilm e Federmeccanica il 19 gennaio. L'entrata in vigore dell'accordo è subordinata all'esito della consultazione, come è dichiarato formalmente in premessa al testo dell'intesa.

Abbiamo chiesto ai segretari generali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil - Giorgio Caprioli, Gianni Rinaldini, Antonino Regazzi - di fare una ricognizione sui principali contenuti dell'intesa, il contesto nel quale è stata raggiunta e i problemi aperti.
Una breve scheda dà conto dei principali contenuti dell'ipotesi di accordo. In fondo, i link per accedere agli interventi dei tre segretari.
 
(a cura di Bruno Liverani)

I CONTENUTI DEL CONTRATTO
La mattina del 19 gennaio con Federmeccanica/Assistal (oltre 900 mila occupati) e la sera del 24 gennaio con Unionmeccanica-Confapi (imprese minori, circa 400 mila addetti) Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del biennio economico del contratto nazionale dei metalmeccanici, scaduto il 31 dicembre 2004. L'ipotesi di accordo - raggiunta dopo 13 mesi dalla scadenza del contratto, 11 mesi di trattative e 62 ore di sciopero, oltre agli scioperi degli straordinari e delle flessibilità - sarà sottoposta a referendum tra i lavoratori dal 15 al 17 febbraio.
Il nuovo contratto varrà fino al 30 Giugno 2007, con un allungamento di sei mesi rispetto alla naturale scadenza di fine 2006. Di seguito diamo una sintesi dei punti principali dell'intesa, seguendo l'accordo Federmeccanica; l'accordo Unionmeccanica lo ricalca sostanzialmente, salvo alcune specificità di dettaglio.
Salario. L'aumento medio lordo mensile a regime sui minimi salariali è di 100 euro (5° livello) erogati in 3 tranches. Ai lavoratori privi di contrattazione aziendale, e che nel 2006 non usufruiscono di altre voci salariali oltre ai minimi tabellari nazionali, sarà erogata nel giugno 2007 una cifra annua di 130 euro; il prossimo contratto nazionale normativo dovrà rendere strutturale in busta paga, attraverso una specifica voce, questa nuova erogazione salariale. La "una tantum" a compensazione per il ritardato rinnovo è per tutti i lavoratori di 320 euro (metà a febbraio e metà a luglio 2006), che si aggiungono agli 86 già percepiti di indennità di vacanza contrattuale.
Orario-competitività. Sarà avviata una sperimentazione dell'orario plurisettimanale oggi previsto per la stagionalità allargando la casistica a "ragioni produttive e di mercato"; confermando la procedura prevista dall'art. 5 dell'attuale Ccnl (contrattazione delle modalità con le Rsu) e nell'ambito dell'attuale limite di 64 ore annue. La Federmeccanica ha ritirato la richiesta, ripetutamente avanzata, di monetizzare uno o più "par" (permessi annui retribuiti, nei quali si sono concretizzate le riduzioni dell'orario di lavoro ottenute in precedenti contratti).
Mercato del lavoro e contratti atipici. Viene istituita una commissione nazionale con il compito di definire entro giugno 2006 la regolamentazione dei limiti massimi di utilizzo dei contratti atipici e dei percorsi di inserimento e stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche attraverso una differenziazione merceologica per comparti. Se la Commissione entro quella data non approda a nulla, decade la sperimentazione sull'orario plurisettimanale (che pertanto tornerebbe al precedente vincolo della stagionalità). Su questi temi sarà istituito da febbraio un tavolo congiunto tra le parti sulla competitività, con il compito di disciplinarli in vista del prossimo contratto normativo.
Apprendistato. È stata definita una regolamentazione migliorativa sia del Ccnl che delle normative della Legge 30. Il nuovo apprendistato (chiamato "apprendistato professionalizzante") potrà diventare il principale strumento per l'ingresso al lavoro dei giovani e per la loro formazione.

La durata dei contratti di apprendistato è fissata come segue: 42 mesi al 3° livello di sbocco d'inquadramento del lavoratore (che diventano 36 con diploma di scuola superiore, 24 con laurea); 52 mesi al 4° livello (46 con diploma); 60 mesi al 5° livello (54 con  diploma, 34 con laurea); 38 mesi per il 6° livello (solo laurea); 42 mesi per il 7° livello (solo laurea). Le ore di formazione sono 160 il primo anno (40 di formazione generale, 40 teoriche, 80 pratiche); 140 il secondo (20, 40, 80); 120 (di cui 40 teoriche) dal III anno in poi 120. Passati due terzi del periodo di apprendistato la retribuzione è, a livello di minimi, la stessa della categoria di sbocco finale.

Per potere stipulare nuovi contratti di apprendistato le aziende dovranno avere assunto a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti.
 
Gli interventi dei tre segretari dei metalmeccanici:
 
Giorgio Caprioli - Fim Cisl
 
Gianni Rinaldini - Fiom Cgil
 
Antonino Regazzi  - Uilm Uil
Mercoledì, 8. Febbraio 2006
 

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