Dal 1° gennaio sono entrati in vigore in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita come previsto dalla legge 247/2007, attuativa dellAccordo Welfare del 23 luglio 2007. La normativa ha istituito anche una nuova tempistica e una diversa procedura per la revisione periodica dei coefficienti. La revisione da decennale è stata portata a triennale e soprattutto da procedimento politico-amministrativo è stata mutata in procedimento esclusivamente amministrativo.
Secondo le ultime previsioni demografiche Istat la revisione triennale porterà a una progressiva diminuzione dei coefficienti e, quindi, delle prestazioni. Nel 2013 ci sarà unulteriore diminuzione dei coefficienti, calcolabile mediamente in un altro 2%. Nel 2016 vi sarà una nuova diminuzione di altri 2 punti percentuali e così via. Nel 2030 la riduzione rispetto agli attuali coefficienti, sempre secondo le ultime previsioni demografiche Istat, varierà tra il 15 e il 17,5% secondo letà, e sarà mediamente del -20% nel 2050. Per completare il quadro va ricordato che questi valori dipendono dalle proiezioni demografiche; se queste nel futuro dovessero prevedere un ulteriore incremento della speranza di vita, la diminuzione dei coefficienti sarebbe ancora maggiore, poiché la revisione si base sulle ultime previsioni demografiche disponibili.
Con la legge 102/2009 il governo Berlusconi ha varato una norma che prevede, a decorrere dal 2015, che i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico sono adeguati all'incremento della speranza di vita, con riferimento al quinquennio precedente. Si tratta dunque di un innalzamento delletà pensionabile collegato alla speranza di vita che dovrebbe agire in controtendenza rispetto alla diminuzione dei coefficienti. Questi si abbassano, ma linnalzamento obbligatorio delletà di pensionamento porta a usufruire di coefficienti più elevati rispetto al precedente limite di età.
I requisiti per il pensionamento oggi previsti per il sistema contributivo sono 65 anni di età anagrafica per gli uomini e 60 per le donne del settore privato (62 per quelle del pubblico impiego). Il limite di età per gli uomini può scendere a quello stabilito per la pensione di anzianità nel caso il lavoratore abbia almeno 35 anni di contribuzione. Dal 2013 i requisiti anagrafici per la pensione di anzianità saranno di un minimo di 61 anni e di una somma di età e anzianità contributiva pari a 97. Questo significa che gli uomini in possesso di 35 anni di età contributiva matureranno il diritto a pensione nel contributivo solo a partire dai 62 anni mentre si potrà andare in pensione con 61 anni di età solo con almeno 36 anni di contribuzione.
Per gli uomini, quindi, e in misura minore per le donne, è stata sensibilmente ridotta, con la legge Maroni 243/04 prima e con la 247/07 poi, la flessibilità di pensionamento introdotta tra i 57 e i 65 anni dalla legge 335/95. Era un aspetto importante che conciliava le esigenze individuali con quelle di equità attuariale e di contenimento della spesa pensionistica. Sarebbe utile ripristinarla anche con un range di età diverso, tenendo conto che la notevole riduzione delle prestazioni porterà necessariamente a un volontario innalzamento delletà pensionabile.
Un lavoratore dipendente che va oggi in pensione con il sistema retributivo ha una pensione pari al 70% circa della sua ultima retribuzione con 35 anni di contribuzione e pari all80% con 40 anni di contribuzione. Si tratta di tassi di sostituzione lordi; quelli netti, che indicano leffettivo reddito disponibile al netto delle trattenute fiscali e contributive, sono più alti di circa dieci punti poiché i pensionati non versano contributi.
Pensionandosi a età inferiori i tassi di sostituzione saranno ovviamente più bassi, mentre con il posticipo del pensionamento a 65 anni si avranno sia un montante sia coefficienti più elevati con una crescita del tasso di sostituzione. In ogni caso con lintroduzione del contributivo (2030) si avrà una caduta del tasso di sostituzione di circa dieci punti con 65 di anni e di tredici punti con 63 anni, caduta che arriverà rispettivamente a quindici e a diciotto punti nel 2050.
Considerando i tassi di sostituzione netti, dallattuale 79/80% si passerà, con 35 di contribuzione e un pensionamento a 65 anni, a un tasso di sostituzione pari al 70% nel 2030 e al 65% nel 2050.
I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di aderire alla previdenza integrativa. Calcolando una pensione aggiuntiva netta pari al 10/15% dellultima retribuzione (1), i lavoratori dipendenti potranno avere tassi di sostituzione netti complessivi non lontani, se non pari, a quelli attuali, ma perdendo comunque la prestazione del Tfr usato per il finanziamento della previdenza integrativa.
La riforma Dini, come in precedenza quella Amato, ha salvaguardato le prestazioni dei lavoratori più anziani ed è intervenuta pesantemente su quelle dei lavoratori più giovani commisurandole allintera vita contributiva e rapportandole alla speranza di vita media. Ha, inoltre, preso in considerazione per costruire le nuove norme, un lavoratore con retribuzione/contribuzione effettiva o figurativa regolare e continua. A questo lavoratore il nuovo sistema di calcolo diminuisce i tassi di sostituzione, ma li mantiene, con 35 anni di contribuzione e 65 anni di età, a un livello che al netto non scende anche nel 2050 sotto il 65% dellultima retribuzione netta. La riforma, inoltre, consente a questo lavoratore la possibilità di usare il suo Tfr per crearsi una pensione aggiuntiva.
Le due riforme hanno invece ignorato i mutamenti già allora presenti nel mercato del lavoro con la creazione e progressiva espansione di nuove tipologie di lavoratori, tutte caratterizzate da lavoro irregolare e discontinuo e con livelli di contribuzione più bassi rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti. Si trattava allora dei collaboratori coordinati e continuativi, poi degli associati in partecipazione, dei co.co.pro., dei lavoratori a tempo determinato, fino ai lavoratori obbligati a prendere la partita Iva pur facendo, di fatto, un lavoro alle dipendenze.
E una situazione questa che solo in parte riguarda i primi anni di lavoro, ma che spesso si prolunga nel tempo con conseguenze di precariato non solo dal punto di vista retributivo e occupazionale, ma anche rispetto alla copertura pensionistica. Lentità della pensione nel sistema contributivo dipende, infatti, da tre fattori: letà di pensionamento attraverso i coefficienti di trasformazione, laliquota contributiva annua, e il numero di anni di contribuzione. Pur dando per scontato che questi lavoratori dovranno lavorare almeno fino ai 65 anni, questo non sarà sufficiente ad assicurare loro una pensione adeguata data la bassa aliquota contributiva e/o il limitato periodo di contribuzione.
Linsieme dei lavoratori precari così come lo abbiamo elencato in precedenza è soggetto a diverse aliquote contributive, che vanno oggi dal 33% dei tempi determinati, al 25% dei co.co.pro., al 20% di chi è iscritto alle gestioni dei commercianti e artigiani, fino al 10% di chi è iscritto alle casse professionali. Per molti di questi lavoratori poi lattività lavorativa non è continua e regolare, ma soggetta a interruzioni che limitano nel tempo il periodo complessivo di contribuzione. Inoltre, la retribuzione o il reddito percepito sono spesso molto bassi e lontani da quello dei lavoratori dipendenti regolari.
Secondo una recente ricerca Cer-Cnel coloro che permangono nella condizione di lavoratore temporaneo per un periodo superiore ai tre anni subiscono una notevole penalizzazione salariale e quindi pensionistica rispetto a chi entra come lavoratore a tempo indeterminato sin dallinizio. La pensione relativa va dall86% di quella di un lavoratore a tempo indeterminato per un periodo di quattro anni di permanenza in condizione di precarietà, fino al 68% per un periodo di 9 anni di precarietà. Chi, infine, compie lintera carriera lavorativa con contratti a tempo determinato dovrebbe registrare una pensione relativa pari al 56% rispetto a quella di un lavoratore regolare. Se traduciamo questo valore in termini di tasso di sostituzione netto otteniamo un valore pari al 36%. Si tratta quindi di riduzioni sostanziali.
Ad analoghi risultati arriva Tito Boeri in un recente articolo in cui sottolinea il peso fortemente negativo in termini pensionistici degli anni di precariato. E da sottolineare, inoltre, che questa tipologia di lavoratori percepisce retribuzioni o redditi bassi che non danno la possibilità di versare contributi a forme di previdenza integrativa o comunque di risparmiare in funzione della pensione.
Abbiamo, quindi, un sistema pensionistico che lascia previdenzialmente scoperta una parte numerosa del lavoro. Dipendenti non regolari, co.co.pro., autonomi marginali, partite Iva, parte dei liberi professionisti avranno nel futuro pensioni non adeguate con un problema di povertà estremamente diffuso.
Il problema riguarda anche molti lavoratori autonomi. Anche in questo settore le riforme hanno salvaguardato i lavoratori più anziani conservando loro i privilegi di una pensione molto superiore al valore dei contributi versati, ma lasciano pesantemente scoperti i giovani a causa del basso livello di contribuzione (20%, rispetto al 33% dei lavoratori dipendenti). La prospettiva per gli autonomi è di scendere nel contributivo a tassi di sostituzione netti pari al 50% con 35 anni di contribuzione regolare. Può essere sufficiente per tutti gli autonomi che in realtà proseguono nella loro attività e che hanno accumulato altri risparmi, non lo sarà per tutti quelli che non si troveranno in queste condizioni.
Siamo quindi alla presenza di unannunciata emergenza sociale prodotta da un sistema pensionistico che se ha raggiunto una sostenibilità finanziaria non garantisce di contro in futuro una pari sostenibilità sociale. Si può certo rinviare la soluzione del problema al momento in cui esso esploderà. I governi futuri avranno la possibilità, debito pubblico permettendo, di cambiare il sistema di calcolo delle pensioni come si è fatto negli anni sessanta passando nuovamente da un calcolo basato sullintera vita retributiva a uno basato sugli ultimi anni di retribuzione. Sarebbe, tuttavia, più serio porsi il problema fin da oggi intervenendo sia sul mercato del lavoro e la contribuzione, sia sul sistema pensionistico.
Devono essere limitati gli effetti negativi della flessibilità riducendo/eliminando le sue conseguenze negative in termini di reddito, di coperture assicurative, di formazione. Va ridotto il dualismo esistente nel mercato del lavoro cominciando da un processo di unificazione dei contributi previdenziali che riduca i vantaggi per i datori di lavoro derivanti dal minor carico contributivo di alcune forme contrattuali. E necessaria quindi una profonda riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali, riforme non più rinviabili per gli effetti ormai strutturali che la precarietà sta avendo sulle carriere lavorative.
Già questo avrebbe effetti positivi sui livelli pensionistici. Si tratta poi di intervenire sulle pensioni future con interventi che tengano conto certo della sostenibilità finanziaria, ma anche di quella sociale del sistema pensionistico. I modi dintervento possibili sono diversi: dalla reintroduzione dellintegrazione al minimo nel contributivo, allestensione dei contributi figurativi, allintroduzione di una pensione di base finanziata fiscalmente o altro.
Nella passata legislatura la sinistra si è divisa sullo scalone diventato un simbolo di equità, ma tutti si sono dimenticati dei giovani e delle loro pensioni. Non solo, hanno anche scaricato su di loro il costo del passaggio dallo scalone agli scalini finanziandolo in gran parte con laumento contributivo sui precari senza alcun vantaggio immediato per questi ultimi in termini di maggiori tutele nel mercato del lavoro.
Il problema non sono le provocazioni sciocche di Brunetta, ma lassenza di proposte in merito e il non assumere lemergenza giovani come uno dei problemi prioritari da affrontare.
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(1) La stima parte da una contribuzione ai fondi pari al Tfr annuo, da una previsione di rendimento reale medio dell1,9% annuo al netto dei costi amministrativi e considera la tassazione di favore prevista per le prestazioni di previdenza integrativa.