Sui Fondi il fisco picchia più che sul Tfr

Alcune informazioni, soprattutto sul versante fiscale, da aggiungere a quanto detto nell'articolo 'Perché mi terrò il Tfr'

Ho letto l'articolo su Tfr e Fondi pensione (Perché mi terrò il Tfr).

I contenuti mi sembrano ben riflettere la situazione che caratterizza oggi la scelta sulla destinazione del TFR. Un aspetto che non è stato evidenziato è la possibilità prevista anche per i Fondi pensione di richiedere l'anticipazione dei contributi versati. Tuttavia questa facoltà è riservata solo agli iscritti a Fondi pensione da più di otto anni, ed è consentita esclusivamente per spese sanitarie, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per ristrutturazioni o per corsi di formazione. Condizioni, quindi, meno flessibili di quanto non lo sia l'utilizzo del Tfr.

Inoltre, in caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo senza avere maturato il diritto alle prestazioni, il regime impositivo è quello più sfavorevole, ossia quello della tassazione progressiva (con esclusione dalla base imponibile dei rendimenti già assoggettati ad imposta), qualora il riscatto avvenga a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti. Se il riscatto avviene a seguito di pensionamento del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, si applica invece il regime più favorevole della tassazione separata, lo stesso applicato in generale per le erogazioni in forma di capitale, Tfr incluso.  Il motivo di questa differenziazione dipende dal fatto che, nel primo caso, le somme liquidate prima del completamento del piano previdenziale non corrispondono ad una finalità previdenziale, ma ad una modalità di realizzo di tipo finanziario, per la quale il contribuente ha già fruito dell'agevolazione della deduzione della contribuzione versata.

Più in generale, è utile ricordare che anche con i Fondi pensione è possibile ottenere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale invece che in forma di rendita periodica, ma solo in forma parziale: l'importo, infatti, non deve superare il 50 per cento della prestazione maturata alla data della richiesta (o meglio, questo è il limite previsto dalla legge: gli Statuti dei simgoli Fondi possono decidere di ridurre questa quota, per quanto li riguarda, o persino azzerarla del tutto). Inoltre il trattamento fiscale penalizza tale scelta: se l’importo liquidato supera un terzo del montante maturato, i redditi già assoggettati ad imposta (ad esclusione dei contributi non dedotti) vengono nuovamente tassati (con tassazione separata). Ciò per incentivare le prestazioni sotto forma di rendita periodica.

Sarà interessante seguire l'evoluzione della riforma con l'emanazione del decreto legislativo.

lettera firmata - Roma

Mercoledì, 20. Aprile 2005
 

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