Lo Statuto dell'Associazione

Statuto dell'Associazione "EGUAGLIANZA & LIBERTÀ" Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata: "EGUAGLIANZA & LIBERTÀ" L'Associazione ha carattere culturale ed è indipendente da partiti politici, organizzazioni sindacali, religiose e di categoria. Art. 2 L'Associazione ha sede in Roma, Via Panama n. 87. Il Comitato Direttivo può istituire sedi periferiche in Italia ed all'estero, connesse alla promozione di una pubblicazione "on line" e a stampa, denominata "Eguaglianza & Libertà" e di ogni altra iniziativa coerente con gli obiettivi dell’Associazione indicati all’articolo 3. La durata della Associazione è illimitata. Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa promuove attività di ricerca, di informazione e formazione in campo sociale: in questo quadro promuove la pubblicazione di una rivista " on line", nonché pubblicazioni a stampa di carattere politico-culturale coerenti con le sue finalità e tendenti ad allargare il campo della ricerca e degli interlocutori. Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione promuoverà rapporti con gruppi di ricercatori e testate anche di carattere internazionale. L'attività culturale ed editoriale dell'Associazione è rivolta all'analisi dei processi economici, sociali e culturali, che investono la società e in particolare, il mondo del lavoro, i giovani, il volontariato con riferimento sia all'Italia, sia al contesto europeo e internazionale. L'Associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali. Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni che potranno pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da eventuali contributi straordinari versati dai Soci; c) da elargizioni di Soci o di terzi; d) da utili dalla sua attività, ivi inclusi i ricavi della attività editoriale; e) da contributi e finanziamenti destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione da parte di soggetti privati o pubblici ovvero da parte dello Stato. Art. 5 I Soci sono fondatori o ordinari. I Soci fondatori sono coloro che, a titolo individuale o collettivo, hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che vi avranno aderito entro il 31 luglio 2002, nonché coloro ai quali tale qualifica verrà attribuita per specifiche ragioni dal Comitato Direttivo. I Soci ordinari sono tutti gli altri Soci. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative. Le quote dei fondatori sono "una tantum". L'Assemblea può stabilire forme ulteriori di finanziamento in relazione al conseguimento delle finalità costitutive. (Leggi qui l'elenco dei soci) Art. 6 Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 7 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, una delle quali entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione e del programma allegati. L'Assemblea delibera: a) sulla nomina del Presidente; b) sulla nomina del Comitato Direttivo; c) sulla nomina della Direzione della rivista e di un Comitato Editoriale; d) sul bilancio preventivo e consuntivo; e) sull'apertura di sedi periferiche; f) sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; g) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione; h) sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione. L' Assemblea delibera, salvo quanto appresso, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci fondatori. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), f), g) ed h) necessitano del voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci fondatori e, per le sole deliberazioni di cui alla lettera g) occorre complessivamente il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati. Art. 8 Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di morte, incapacità, dimissioni, o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più membri del Comitato Direttivo, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. I membri del Comitato Direttivo cooptati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, scadrà tutto il Comitato Direttivo e si provvederà alle nuove nomine. Art. 9 Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Comitato : a) predispone il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria; b) nomina il Tesoriere, le cui decisioni vengono adottate di concerto con il Presidente e sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo; c) assume le iniziative necessarie al funzionamento dell'Associazione. Il Comitato può conferire speciali incarichi a singoli membri del Comitato Direttivo, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni. Art. 10 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci con la maggioranza qualificata di cui al precedente art. 7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo. Art. 11 Il Comitato Direttivo si riunisce sotto la presidenza del Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza il voto del Presidente. Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dalla assemblea, che ne designa il Presidente. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Art. 13 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 14 L'Assemblea, con la maggioranza qualificata di cui al precedente art. 7, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua. Art. 15 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. Roma, 29 aprile 2002
Martedì, 18. Giugno 2002
 

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