Lavoro in un call center / Scheda 2

Il contratto applicato è quello da co. co. co.: quali sono le sue caratteristiche. Che cosa accade dopo l'entrata in vigore della legge 30
In Atesia il contratto di co.co.co. è stato applicato dopo il 2000 perché in precedenza era obbligatoria l'apertura della partita IVA e una postazione costava 1.500 lire al giorno, senza obbligo di presenza, ma con l'obbligo di pagare le 1.500 lire anche in caso di assenza. Un accordo sindacale ha autorizzato la realizzazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa così come segue: "1) La collaborazione  consisterà nell'attività di telemarketing operator (…) con riguardo a commesse che, via via, le saranno indicate (…) avrà per oggetto offerte al pubblico, risposte a reclami, informazioni, assistenza clienti (…) senza obbligo né d'esclusività, né d'osservanza di un orario di lavoro (…). "La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, essendo Ella libera di adottare i criteri più opportuni per organizzare e gestire la Sua attività (…) al conseguimento del risultato (…). Ella non dovrà osservare alcuna direttiva né rispondere in via gerarchica ad alcun componente dell'organizzazione aziendale; oltre a non dover rispettare un orario di lavoro (…). Ella non dovrà giustificare assenze né assoggettarSi al codice disciplinare aziendale".

La Legge 30 risponde alle esigenze di liberalizzare il mercato del lavoro sempre più, creando le opportunità di vendere pezzi di azienda e dipendenti ad altri soggetti con piani industriali molto flessibili. Telecom Italia può solo trarne vantaggi da una disposizione legislativa di questa caratura e così se fino al luglio 2004 Atesia gestiva svariati servizi per l'azienda telefonica, oggi la Telecom ha venduto Atesia e 3 mila dipendenti a un'altra società: la Cos, il più grande call center d'Italia, mantenendo però una quota del 20%. Vale a dire che un'altra società di Telecom, Telecontact center, ha acquistato la commessa 187 inbound (subentrata ad Atesia nel luglio del 2004) e con il nuovo anno introdurrà dei cambiamenti.
 
Ma l'incertezza per noi operatori continua perché le novità incalzano con l'approssimarsi della fine dell'anno. Nell'autunno scorso si è diffusa la voce che Telecontact richiedesse perentoriamente che i collaboratori e le collaboratrici eseguissero alcune analisi mediche in una struttura privata e convenzionata con la società. Come succede in molti casi la notizia non viene trasmessa dall'azienda ai suoi lavoratori con una lettera, ma viene appresa attraverso il "passaparola", il modo più 'efficace' e frequente di comunicare degli avvisi agli operatori. Alcuni degli assistenti hanno fornito ulteriori informazioni riguardo alla procedura da seguire per rivolgersi al centro medico e null'altro, perché il resto dei ragguagli li avrebbero resi in un secondo momento.
 
Comunque, le analisi non sono determinanti per la firma del contratto, quanto per la sottoscrizione del Verbale conciliativo formulato da Telecontact e Atesia. Infatti, i risultati degli esami verranno distribuiti "solo" a chi sigla il contratto, ma precedentemente deve aver firmato la liberatoria, che sostiene l'assoluta autonomia della collaborazione con Atesia: "Al riguardo, Telecontact center S.p.a. e Atesia S.p.a. confermano, altresì, che il ricorrente è stato responsabile unico degli impegni previsti dai contratti di collaborazione e di averli svolti con le modalità ed i tempi da egli stesso autonomamente stabiliti".
 
Ma è interessante ciò che viene esposto nei punti successivi:
2) "Con la sottoscrizione del presente verbale conciliativo, la signora ( lavoratrice ), rinuncia a rivendicare la natura subordinata dei rapporti di lavoro nei confronti di Telecontact center s.p.a. e di Atesia s.p.a., nonché qualsiasi diritto o credito che potesse comunque spettargli in relazione agli intercorsi rapporti di lavoro ed alle loro risoluzioni e, comunque, di rinunziare a tutti i diritti e crediti fatti valere nei confronti di Telecontact center s.p.a. e Atesia s.p.a.;
3) Il ricorrente rinuncia, inoltre, a qualsiasi pretesa comunque riconducibile ai pregressi rapporti di lavoro, nonché ad ogni diritto e/o pretesa di natura contrattuale e/o extracontrattuale, patrimoniale o non patrimoniale, derivante anche indirettamente dal pregresso rapporto lavorativo;
4) Telecontact center s.p.a. e Atesia s.p.a., nell'accettare le rinunzie espresse dalla signora ( lavoratrice ), ai precedenti punti 2 e 3, dichiarano per parte loro di non avere più nulla a pretendere, per qualsivoglia ragione, diritto o pretesa, nei confronti del ricorrente;
5) Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere in relazione ai pregressi rapporti lavorativi fra le stesse intercorsi. Letto, confermato e sottoscritto".

La firma avviene alla presenza di un paio di rappresentati dei diversi sindacati, tra i quali non c'è stata una compattezza di vedute, ma le differenze registrate non hanno influito sul percorso fin'ora delineato. Al principio di dicembre 2004 si sono svolte alcune manifestazioni da parte della manodopera telematica, ma le profonde disgregazioni  dentro la forza lavoro hanno favorito un finale disomogeneo, perciò, salvo la rabbia iniziale, gran parte dei dissensi si sono tradotti in una firma di consenso. Il numero di coloro che non hanno approvato il verbale si aggira intorno a una decina. Tutto ciò risponde semplicemente a un'intesa sindacale conseguita il 24 maggio 2004, nel quale le organizzazioni confederali e di categoria hanno accordato i cambiamenti fin qui esposti.

Ma per Telecom Italia come cambiano le cose? Se i 3000 di Atesia avranno "garantito" per altri sei mesi il contratto di collaborazione, per i lavoratori e lavoratrici di Telecontact center la questione sarà certamente differente, per via delle modalità contrattuali diversificate applicate dall'azienda dal 2005:

" 750, avendo superato l'età di 29 anni, verranno assunti con 'somministrazione a tempo determinato', in affitto. Per intenderci questa tipologia contrattuale include gli ex-interinali ( le Agenzie per l'impiego che gestiscono con Atesia "il traffico dei somministrati" sono Kelly service e Worknet- gruppo Fiat ). Il contratto ha una durata annuale per un orario di lavoro di 4 ore, mentre il livello di assunzione è il terzo. Lo stipendio è di 512,00 euro lordi.

I rimanenti 600 saranno avviati ai seguenti accordi:
" 130 circa, sono coloro che non hanno superato i 24 anni d'età, firmeranno un contratto di apprendistato, con una durata di 18 mesi e al secondo livello ( il loro salario è inferiore del 40% rispetto a un rapporto di subordinazione e i contributi previdenziali sono irrisori ).
"  Il resto dei 400, e cioè chi ha un'età che va fra i 24 e i 29 anni, usufruirà di un contratto d'inserimento ( 26 o 28 mesi ), per uno stipendio di 380,00 euro lordi e saranno ammessi anch'essi al secondo livello. 

I 3000 targati Atesia-Cos si occuperanno solo di telefonia mobile ( Tim 119 ) e di altre campagne non Telecom Italia: 1100 con contratto di apprendistato; 550 con contratto di inserimento ( 9 o 18 mesi ) e infine 1350 contratti a progetto, ex co.co.co., con durata annuale.

È interessante sottolineare le trasformazioni alle quali chi lavora per Atesia va incontro, perché se da una parte può sembrare liberatorio cancellare dal mercato del lavoro i contratti di collaborazione ( consentiva ai datori di lavoro di evitare oneri e obblighi relativi al lavoro subordinato ), dall'altra ci si appresta a un vistoso peggioramento; tant'è che chi è in Atesia da 5 anni o anche 10 è costretto a essere assunto con contratto di inserimento, ancorché abbia una smisurata conoscenza del mestiere.
 
In ultimo, è indispensabile segnalare l'atteggiamento intrapreso da Telecontact riguardo alle variazioni rilevate. Vale a dire che la firma aziendale dell'accordo del 24 maggio non ha assicurato nulla sull'andamento del corso contrattuale dei lavoratori, dato che dovranno avviarsi nuovamente delle trattative con la società, perché questa rifiuta di attingere dai 750 effettivi, per assumere nuovi operatori. La difficoltà da parte delle organizzazioni sindacali di affermare la loro presenza rispecchia la propensione aziendale a delegittimare qualsiasi accordo che penalizzi la preminenza delle scelte di Telecontact.
Mercoledì, 4. Maggio 2005
 

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