La Germania vara 'l'indennità di occupazione'

Approvate due leggi: 'Meglio finanziare le imprese che offrono lavori che dare sussidi'
Il Parlamento (Bundestag) della Repubblica federale tedesca ha approvato il 15 novembre, con i soli voti della maggioranza, due importanti leggi “per moderni servizi nel mercato del lavoro”, che traducono in pratica – ma solo parzialmente – le proposte elaborate dalla Commissione Hartz (vedi).

Le due leggi, come leggiamo nei comunicati del governo, sono finalizzate a trasformare in moderni servizi per l’impiego (“Job Center”) i burocratici e inefficienti Uffici del lavoro, a velocizzare i percorsi del collocamento, a orientare meglio la formazione verso le opportunità occupazionali, ad aprire nuovi spazi e opportunità di lavoro. Il tutto, nei piani del governo, dovrebbe consentire notevoli risparmi alle casse pubbliche (grazie anche alla prevista riduzione dei periodi di disoccupazione) e un più razionale impiego delle risorse, secondo lo slogan – uno tra i tanti coniati dalla Commissione Hartz – “meglio finanziare il lavoro che la disoccupazione”.
 
La prima legge riguarda l’introduzione presso gli Uffici del lavoro di agenzie di lavoro interinale (Personal Service Agenturen, PSA), la velocizzazione del collocamento, nuove regole relative agli obblighi dei lavoratori coinvolti (obbligo di notifica agli Uffici del lavoro, obbligo di accettare il lavoro proposto) e dei datori di lavoro, i nuovi orientamenti nella formazione, misure particolari per i lavoratori più anziani.
La seconda legge riguarda in particolare il sostegno all’emersione di “mini-jobs” nel lavoro domestico o di cura, l’incentivazione del lavoro autonomo in forma di impresa individuale, il sostegno finanziario per gli ultra 55enni che aderiscono al “sistema ponte” (si veda la scheda). Va notato che questi ultimi tre punti devono passare anche per il voto del Bundesrat, la Camera dei Länder, che è a maggioranza di centro-destra e che quindi non mancherà di creare difficoltà.
 
Le due leggi approvate recepiscono diverse osservazioni critiche contenute in un ampio e dettagliatissimo dossier che il DGB (confederazione tedesca dei sindacati) ha presentato il 12 novembre nel corso di un’audizione presso la neoistituita Commissione parlamentare per l’economia e il lavoro. I sindacati tedeschi avevano fin da principio appoggiato il disegno strategico della Commissione Hartz, muovendo tuttavia una serie di critiche, in particolare sui tagli e sui criteri più rigorosi previsti per le indennità e i sussidi di disoccupazione, sugli obblighi di accettazione del lavoro proposto, su taluni aspetti ritenuti eccessivamente deregolativi. È su quest’ultimo punto che i sindacati hanno segnato il maggiore successo.
 
L’approvazione delle due leggi è stata preceduta dall’entrata in funzione dal 1° novembre del programma “Job Floater” (vedi) o, detto alla tedesca, “Kapital für Arbeit” (“capitale per il lavoro”). Si tratta di un meccanismo di credito agevolato a sostegno dell’occupazione, mirato soprattutto alla piccole e medie imprese che assumono disoccupati. Esso viene attivato grazie a un accordo con la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Istituto di credito per la Ricostruzione, sigla KfW), che ha aperto un’apposita linea di credito agevolato. Per questa sua caratteristica il programma non ha richiesto alcun intervento legislativo.
 
Le agenzie di lavoro interinale
Obiettivo fondamentale della nuova legislazione è ridurre la durata media della disoccupazione, che in Germania è calcolata a 33 settimane. Con il varo della riforma, si prevede che già nel prossimo anno questa durata sia abbattuta di almeno una settimana, il che significherà per gli Uffici del lavoro, che erogano le indennità e i sussidi di disoccupazione, un risparmio che si aggira attorno al miliardo di euro.
Lo strumento cardine per conseguire questo risultato sono le “Personal Service Agenturen” (PSA), in pratica agenzie di lavoro interinale aggregate a ciascun Ufficio del lavoro. A partire da gennaio 2003 presso ogni Ufficio del lavoro territoriale dovrà essere istituita almeno una PSA, che di norma funzionerà secondo criteri privatistici. Agenzie autorizzate già operanti sul mercato potranno assumere nella loro regione la funzione di PSA attraverso un contratto stipulato con l’Ufficio del lavoro, il quale può concordare con l’agenzia un onorario per i servizi prestati. In assenza di simili agenzie nel proprio territorio, un Ufficio del lavoro può istituire una propria PSA.
 
Nel dossier presentato dal DGB alla Commissione per l’economia e il lavoro, si sottolinea che le PSA, in quanto orientate essenzialmente al collocamento dei disoccupati, dovranno agire secondo una logica diversa da quella seguita dalle agenzie di lavoro interinale commerciali: “Mentre queste ricercano forza lavoro rispondente a un determinato compito, la PSA avrà come obiettivo quello di trovare un posto di lavoro adeguato in particolare per i disoccupati con difficoltà di collocamento, con prospettiva realistica di trasformarsi in occupazione il più possibile stabile”. Ed è in questa direzione che va la legge: si prevede infatti che vengano assunti nelle PSA soprattutto disoccupati con gravi difficoltà di collocamento, anche se in linea di principio tutti i disoccupati possono entrarvi.
 
Un altro aspetto che recepisce i suggerimenti del sindacato è la regolazione del rapporto di lavoro nelle PSA con contratto collettivo, che almeno per una prima fase non era prevista dalla Commissiona Hartz. Sottolineando con soddisfazione questo risultato, il presidente del DGB Michael Sommer ha dichiarato che “siamo pronti da subito a creare le condizioni quadro per una contrattazione collettiva, per una riforma radicale del lavoro interinale in Germania”.
 
Si tratta di coniugare, attraverso la contrattazione collettiva, flessibilità e sicurezza in questo tipo di rapporto di lavoro. “Soprattutto – ha aggiunto Sommer – è importante che il lavoro interinale funzioni come un ponte verso il pieno inserimento nel mercato del lavoro normale”. Per questo il sindacato è disposto ad ammettere una fase di transizione fino al 31 dicembre 2003, per avere modo di predisporre con cura la struttura contrattuale adeguata alla nuova legislazione. In questa fase transitoria continueranno a valere le norme della legge sulla cessione di manodopera, a meno che prima di quel termine non sia stata definita una nuova regolazione contrattuale.
Nel frattempo il DGB ha già costituito una commissione negoziale. Comunque, una volta siglato un contratto collettivo con le agenzie di lavoro interinale, vengono a cadere le limitazioni previste dalla legge tedesca per questo tipo di lavoro (divieto di prolungamento della scadenza, di riassunzione, limitazione della durata della cessione di manodopera, ecc.).
 
Si può dire che la nuova legislazione è frutto di un compromesso tra il DGB, le grandi agenzie di lavoro interinale e il governo. La critiche provengono soprattutto dalle piccole agenzie di lavoro interinale e dal settore privato dell’economia, che temono un aumento del costo del lavoro interinale. Un importante orientamento per questo compromesso è venuto dalla proposta della Commissione europea per una direttiva in tal senso. Va aggiunto che la riforma non tocca solo le PSA, ma regola in modo nuovo il lavoro interinale nel suo insieme.
 
Il DGB saluta con soddisfazione anche un altro punto sul quale aveva a lungo insistito, vale a dire il fatto che la nuova legislazione affermi il principio dell’uguaglianza di trattamento retributivo del lavoratore “prestato” rispetto agli occupati normali dell’azienda prestataria, a meno che il contratto collettivo non preveda qualcosa di diverso. In ogni caso nelle prime 6 settimane il lavoratore interinale dovrà percepire una retribuzione netta non inferiore all’indennità di disoccupazione. Chi non entra nelle PSA, percepisce l’indennità di disoccupazione secondo le disposizioni che regolano la materia.
Lunedì, 25. Novembre 2002
 

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