IG Metall - allegato 3

Lo sciopero in Germania: un diritto con limiti
Il diritto di sciopero è garantito dall’articolo 9 della Legge fondamentale (Costituzione). Esso è tuttavia regolato da una serie di norme che condizionano fortemente l’agibilità di questo strumento da parte del sindacato.
Una delle più pesanti è dovuta a una modifica legislativa introdotta dal governo di centro-destra guidato da Kohl nel 1986 e confermata da una sentenza della Corte Costituzionale nel 1995, che respingeva il ricorso contro di essa, per anticostituzionalità, promosso da diversi soggetti con l’IG Metall in testa.
La modifica stabiliva che gli Uffici del lavoro non avrebbero dovuto più pagare l’integrazione salariale, fino ad allora prevista, per quei lavoratori che fossero rimasti senza lavoro totale o parziale, o quindi senza retribuzione totale o parziale, in seguito alle “serrate a freddo” decise dagli imprenditori. Era avvenuto, durante l’aspra vertenza del 1984 sulle 35 ore, che centinaia di migliaia di lavoratori di aziende insediate in regioni diverse da quelle in cui era in corso lo sciopero contrattuale (ancora una volta Baden-Württenberg e in più Assia) erano stati lasciati a casa perché le loro aziende, a causa di quello sciopero, non ricevevano le forniture necessarie alla produzione. Il presidente dell’Ufficio federale del lavoro impose a tutti gli uffici regionali di non pagare le integrazioni salariali; quella decisione, contestata da più parti e contrastata da imponenti manifestazioni sindacali, divenne legge nel 198 ed è tuttora in vigore.
Mercoledì, 19. Giugno 2002
 

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