Un'arca di Noè per il diritto del lavoro

Si riuscirà a salvarlo dal diluvio che cerca di sommergerlo? La lezione inaugurale al corso italo-latino-americano per esperti di problemi del lavoro patrocinato dall'Oil

Piove sul più eurocentrico dei diritti nazionali. Piove a dirotto; anzi, diluvia. Per questo, da parecchio tempo i giuristi del lavoro della mia generazione si sentono come Noè quando lesse il bollettino delle previsioni meteorologiche. In realtà, stanno peggio. Mentre il venerabile patriarca sapeva di poter contare sull’appoggio del Signore, e difatti ritrovò presto il sorriso, i giuristi del lavoro della mia generazione stentano a ritrovare il buonumore. Non sanno nemmeno se un giorno rivedranno i colori dell’arcobaleno.

 

Nemmeno il mio stato emotivo è brillante come una volta. Infatti, mi sto persuadendo che, se non mi sbagliavo a pensare che – quando un europeo parte per l’America Latina – si accinge ad un viaggio più nel tempo che attraverso lo spazio, mi sbagliavo a ritenere che, giunto a destinazione, gli sarebbe sembrato di avere compiuto un salto all’indietro di svariati decenni, come se fosse sbarcato nel passato del Vecchio Continente. La verità è che, nel corso dell’ultimo quarto del ‘900, sono accadute troppe cose troppo in fretta. Non alludo soltanto alla caduta del Muro di Berlino, che probabilmente costituisce l’epicentro del sommovimento tellurico che ha scosso l’intero pianeta. Non alludo soltanto alla de-industrializzazione e alla terziarizzazione della società. Allo sviluppo del capitalismo finanziario, alla globalizzazione dell’economia e dei mercati. No; non alludo soltanto ai macro-mutamenti. Mi riferisco piuttosto alle micro-discontinuità che li accompagnano come uno sciame d’api, senza permettere di decifrarne la portata e capire se si tratta di scosse di assestamento o del preludio di un cataclisma ancora incompiuto. Ecco, comunque, una sommaria descrizione delle macerie che stanno ricoprendo la superficie del diritto del lavoro, non solo italiano, e la cui stratificazione dimostra che l’intero diritto del lavoro novecentesco viene trattato come un’eredità da accettare con beneficio d’inventario.

 

1.  I valori del libero mercato, che di solito non erano glorificati dalle costituzioni elaborate nel secondo dopoguerra nei paesi che promossero la costruzione dell’Unione europea, sono egualmente entrati nei rispettivi ordinamenti interni.

 

2.  Una volta condivisa dalla generalità degli operatori giuridici, la presunzione favorevole alla subordinazione si è sgretolata: il lavoro si declina al plurale e quello autonomo sta riprendendo quota. Ovunque.

 

3.  Anche se il legislatore non ha smesso di condividerla, la presunzione favorevole all’indeterminatezza della durata del rapporto di lavoro subordinato si è nei fatti rovesciata. Se prima era retorico dire che i neo-assunti entravano a far parte di una grande famiglia ed erano tenuti a condividerne l’esprit maison, adesso è realistico dire che si sentono come foglie d’un albero, d’inverno.

 

4.  Il principio legale della corrispondenza tra il soggetto economico che utilizza la manodopera e quello che ha la titolarità dei relativi rapporti di lavoro è stato spezzato.

 

5.  Sebbene la sua inderogabilità sia sempre stata una tigre di carta, adesso la norma di legge nasce talvolta per dettare regole più di pongo che di ferro; ad imitazione del soft-law comunitario, dove – come dice Giuliano Amato – c’è più leggerezza che diritto. Paradigmatica è la parabola della legislazione attinente al tempo di lavoro: con le sue rigidità segnò la nascita del diritto del lavoro ed è diventata la più flessibile.

 

6.  Da assoluto che era, o si credeva che fosse, il valore della stabilità del rapporto di lavoro si è relativizzato. Insidiato dal revisionismo di politiche governative e di orientamenti giurisprudenziali animati più che dall’intento di aiutare l’impresa ad abbassare il costo del lavoro dall’ostilità ideologica verso la disposizione-simbolo dell’ortodossia lavoristica novecentesca: quella che obbliga il datore di lavoro a reintegrare il dipendente ingiustamente licenziato. Per certo, se Italo Calvino fosse ancora tra di noi e gli raccontassimo le vicissitudini dell’istituto della reintegrazione che ha stimolato un’autentica rivolta dei fatti contro la norma scritta, lo scrittore concluderebbe che il congegno della stabilità reale assomiglia più al suo Cavaliere inesistente che al suo Barone rampante. Certo, nessuno di noi poteva ragionevolmente aspettarsi che, gracile com’era, l’istituto della reintegrazione avrebbe fornito un valido spunto per riscrivere la deprimente storia processuale dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare. Ma pensavamo che la sua soccombenza si sarebbe prodotta al temine di un epico duello a viso aperto con un avversario leale e identificabile. E’ invece successo che la sconfitta si è consumata un poco alla volta, per sfinimento e per mano di una moltitudine imprecisabile di sconosciuti; neanche il fuoco amico gli ha risparmiato colpi mortali.

 

7.  La presunzione che il sindacato, soltanto perché è considerabile un baluardo della democrazia del paese, non potesse non praticare al proprio interno regole ispirate (come vorrebbe anche la Corte costituzionale) “alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia”, è ormai entrata nell’universo delle realtà virtuali, in bilico tra ideologia e apologia. Come dire che un processo di mutazione antropologico-culturale ha reso insostenibile la leggerezza di quello che Massimo D’Antona chiamava “il non-detto dello statuto dei lavoratori”, quando l’opinione pubblica italiana non era turbata dalla mancanza di norme che definissero la legittimazione dei rappresentanti né la posizione dei rappresentati nei loro confronti. Adesso, però, residuerebbe il dubbio che, anche se la lacuna fosse colmata, e dunque fossero formulate norme che definiscono la legittimazione dei rappresentanti sindacali e la posizione dei rappresentati nei loro confronti, ciò non basterebbe a ridare spazio ai protagonismi collettivi in una stagione in cui domina una visione darwinista della società, una società competitiva e acquisitiva, una società molecolare.

 

Sarà perché nel corso di questi anni in Europa è successo tutto ciò, e molto altro ancora, fatto sta che, durante il mio ultimo soggiorno in America Latina, non accarezzavo più il biglietto di ritorno come si accarezza un talismano. Averlo in tasca non mi procurava più la sensazione di superiorità al limite della supponenza che avevo condiviso in precedenti occasioni. Al contrario, mi sono sorpreso a rimproverarmi il ritardo nel capire che lo sbarco in un qualunque paese dell’America Latina può destare in un europeo la sensazione di trovarsi in un giorno imprecisato del futuro prossimo della stessa Europa. E ciò perché, mi sono detto, è proprio nel suo luogo d’origine che il diritto del lavoro assomiglia, più che alla biblica arca, ad un vascello fuori controllo, senza nocchiero né timone.

 

Se è improbabile che contributi propositivi adeguati possano venire dai più spaventati custodi dell’ortodossia lavoristica novecentesca che eccellono nell’uso paralizzante della memoria, nemmeno sono affidabili gli aneliti modernizzanti che portano a progettare per il diritto del lavoro un futuro che di memoria ne ha troppo poca o non ne ha per niente. Anzi, un documento presentato di recente dalla Commissione europea non è altro che un’insistita e calorosa esortazione rivolta al ceto professionale dei giuristi del lavoro per sollecitarli a partecipare ad una gara destinata a designare il più bravo, intendendo per tale quello che saprà indicare con più speditezza e meno remore dove ha cominciato a sbagliare tutto.

 

La gara però è  meno appassionante, ed anche meno affollata, di quel che si immaginavano gli autori del documento. E ciò perché, viste le reazioni, non sembrano molti i giuristi inclini a riconoscere causa ed inizio di una singolare sequela di errori nell’adesione prestata all’opinione per cui il diritto del lavoro del ‘900 non sarebbe mai diventato uno dei pochi indubbi esempi del progresso della cultura giuridica, se il contratto di lavoro che ne è stato il nucleo fondativo non si fosse congedato dal diritto delle obbligazioni per assoggettarsi, nel persistente silenzio della legge, ad una normazione che ne mimava le movenze, ne emulava il ruolo e ne mutuava la sostanza autoritaria, ma segnava l’inizio d’una fase nuova. La novità consisteva in ciò: moltitudini di produttori subalterni si impadronivano del potere contrattuale senza il quale il diritto che dal lavoro stava prendendo nome e ragione non sarebbe mai stato in grado di pensare in grande, più in grande di quanto fossero disposti ad ammettere interpreti persuasi che la sua progettualità si esaurisse nell’ingentilire l’etica degli affari.

 

Confesso che mi ha sempre intrigato la domanda consistente nel sapere perché il contratto collettivo si sia guadagnato un largo favore legislativo assai più in fretta di quanto non sia stato possibile al conflitto collettivo. Anzi, quello italiano è un caso emblematico: da noi, la più intensa valorizzazione legale del contratto collettivo coincide addirittura con la repressione penale dello sciopero.

 

La mia risposta è che le classi dirigenti riconobbero nel contratto collettivo uno strumento di governabilità preferibile a quello legislativo. Adatto per cambiare mentalità, stili e modelli di vita col consenso delle stesse collettività costrette ad adattarsi al nuovo che avanzava e, al tempo stesso, tutt’altro che imprevedibile quanto ad esiti. E ciò perché concedeva agli hommes de travail la facoltà di interloquire, e la possibilità di contare, nello stesso momento in cui non gli permetteva di alzare troppo la voce.

 

Come dire che il contratto collettivo è stato la creatura normativa del ‘900 più coccolata dall’establishment, dopo il comprensibile sconcerto iniziale, perché si seppe valutarne adeguatamente un’attitudine che è inscritta nel suo DNA. L’attitudine è quella propria degli strumenti di pedagogia di massa perché educa a metabolizzare ciò che intimorisce, lo rende fisiologico e lo normalizza:  la coabitazione tra un potere aziendale unilaterale e un contro-potere collettivo che, quanto a unilateralità, ne vorrebbe altrettanta. D’altronde, l’idea stessa di contrattualità si suiciderebbe se fosse scollata dalla consapevolezza della necessità di una mediazione strutturata per impedire la radicalizzazione del conflitto sociale senza precedenti generato dal capitalismo di mercato.

 

Si direbbe che la contrattazione collettiva ha superato il test. E ciò sebbene non fosse semplice provare che il riformismo è preferibile all’incendiaria profezia secondo cui l’umanità non ha niente da perdere tranne le sue catene e, al tempo stesso, accelerare la deriva di concezioni che celebrano l’elogio della figura del padre-padrone. Ce l’ha fatta come la sua natura le consentiva: provando cioè che l’impossibilità di realizzare la liberazione completa e definitiva dalle catene non pregiudica né l’aspettativa dei comuni mortali di essere (un po’) più liberi e (un po’) meno poveri né lo sviluppo del sistema capitalistico. Non a caso, nella critica delle diseguaglianze sociali destinata a prendere gradatamente la forma del diritto del lavoro che conosciamo, la pars construens non è inferiore alla destruens e proprio nello sforzo di non farsi intimidire dalla “coazione a contemperare”, come la definì Giorgio Ghezzi, risiede il fascino del diritto del lavoro.

 

Tuttavia, la più rilevante posta attiva del bilancio della secolare esperienza si è venuta accumulando perché il popolo degli uomini col colletto blu e le mani callose non ha tardato a riconoscere nella contrattazione il vettore capace di trasferire nell’ordinamento dello Stato una concezione globale e totalizzante del lavoro, eccentrica rispetto alla dimensione produttivistica e mercatistica. Infatti, come dirà il maggiore studioso della rivoluzione industriale, nella cultura della classe sociale prodotta dalla Grande Trasformazione “il lavoro era soltanto un altro nome per designare un’attività umana che si accompagna alla vita stessa, che non è prodotta per essere venduta”, e l’organizzazione del lavoro “soltanto un’altra espressione per designare le forme di vita della gente comune”.

 

Si ha certamente ragione a ravvisare, in compagnia dei migliori giuristi, nella qualificazione del lavoro come bene economico valutabile con criteri di mercato il punto di snodo decisivo che, nell’evoluzione del pensiero non solo giuridico, ha segnato il passaggio da un indistinto status di sottomissione servile ad una relazione contrattuale presuntivamente paritaria tra soggetti astrattamente eguali. Ma, non senza domandare scusa per il ritardo, bisognerebbe anche denunciare gli effetti distorsivi della politica del diritto sponsorizzata da una giusprivatistica le cui categorie logico-dogmatiche e tecnico-concettuali le permettono di omologare il lavoro dedotto in contratto all’oggetto di una delle prestazioni pattuite; punto e basta.

 

In effetti, una concezione parcellizzante e scarnificante, depersonalizzante e demotivante come questa – solidale con l’interesse dell’imprenditore ad imporre alla manodopera comportamenti funzionali alle esigenze dell’organizzazione produttiva ed a reprimere tutti gli altri – è insopportabilmente riduttiva al limite dell’insignificanza. Rendendo irriconoscibile l’insieme di valori cui si richiama implicitamente il lavoro, contestualmente isterilisce il suo diritto nella stessa misura in cui lo immunizza da contaminazioni esterne e perciò lo rende ininfluente sulla trasformazione della società e  dello Stato.

 

Viceversa, il diritto del lavoro non è più la provincia minore di un impero, quello del diritto privato appartenente alla tradizione romanistica ed alle codificazioni dell’800, proprio perché ha dilatato la sua sfera d’influenza e, staccandosi dal territorio d’elezione, si è risituato in un luogo senza identità. Un’identità che non era predefinita né forse si smetterà mai di definire. In realtà, il diritto del lavoro è un non-luogo cui non è bastato un secolo di storia per trovare la collocazione più appropriata nello statuto epistemologico delle scienze sociali che se ne contendono l’egemonia culturale.

 

So bene che non è questa l’occasione più favorevole per smuovere i sedimenti di acque profonde. Ma non posso trattenere un moto d’insofferenza. Indispettisce infatti che la dislocazione scientifico-culturale del diritto del lavoro dipenda fondamentalmente dalla vischiosità di un’organizzazione accademica del sapere che innalza steccati dove dovrebbero erigersi ponti di collegamento, nonché dall’opportunismo carrieristico che consiglia a quanti desiderano entrare nei ruoli universitari di desistere dall’opporsi alla monocultura di una giusprivatistica affamata di cattedre. Spiace, del pari, dire che il fascismo giuridico è stato il solo momento in cui si sia tentato di cambiare il corso delle cose. Non c’è riuscito, e anzi ha peggiorato la situazione. Sta di fatto però che ha comunque incentivato il diritto del lavoro a scavalcare la collinetta che precludeva la visibilità di cosa ci fosse al di là di un contratto a prestazioni corrispettive che comporta la cessione di un tempo di vita, predisponendolo così ad intercettare, in un habitat più favorevole, l’evoluzione del costituzionalismo moderno, interagire con essa ed esercitare una pressione determinante in direzione della rifondazione democratica dello Stato nell’Occidente capitalistico.

 

Peccato che la demonizzazione del fascismo giuridico che caratterizzò la ripresa degli studi sul diritto del lavoro in età repubblicana abbia finito per complicare alla dottrina il compito di spiegare un perché e un come:

- perché la tensione emancipatoria si sia sviluppata ben oltre la sfera del lavoro che i paradigmi disciplinari della giusprivatistica identificano in un mero accrescimento del diritto civile, e

- come sia ormai irrilevante che l’emancipazione sia partita proprio da qui, nell’ampia misura in cui il diritto del lavoro, per quanto bisognoso di adattamenti, è diventato un elemento costitutivo della civiltà che caratterizza il Vecchio Continente, sia pure limitatamente ai paesi dell’Europa centro-settentrionale e meridionale.

 

E’ questo, come scrisse Federico Mancini, l’angolo di mondo ove i legislatori, “qualunque sia la concezione del mondo (liberale, cattolica, socialista e, sì, anche fascista) cui abbiano di volta in volta aderito, si sono sempre proposti di modificare la condizione dell’uomo che vende la sua forza lavoro”. Hanno cioè maturato – più speditamente che altrove e sotto governi di differente od anche opposto colore – la consapevolezza che l’impatto delle regole del lavoro eccede il quadro delle relazioni che nascono da un contratto di diritto privato. Insomma, avevano presente ciò che i tecnocrati di Bruxelles e dintorni tendono a trascurare: nel rapporto di lavoro sono coinvolti anche interessi extra-patrimoniali della persona la lesione dei quali deteriora proprio lo status di cittadinanza esaltato dagli stessi tecnocrati.

 

Infatti, se è incontestabile che l’emarginazione sociale comincia con l’esclusione dal lavoro, soltanto un’esagerazione misticheggiante può portare a ritenere che là dove il lavoro viene svolto con le caratteristiche di alienità (rispetto al risultato immediato della prestazione come rispetto alla gestione dell’organizzazione produttiva) che connotano la subordinazione non vi sia la necessità di “rimuovere”, per usare l’impegnativo lessico dei padri costituenti, “gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”. Ostacoli che, per esemplificare, la Corte costituzionale italiana identificò, alcuni decenni addietro, nella situazione di debolezza determinata dalla sotto-protezione dell’interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto e la persuase a formulare la regola della non-decorrenza della prescrizione dei diritti economici finché dura il rapporto. Ostacoli che, oggi, sarebbe ragionevole identificare nel diffondersi di contratti di lavoro non-standard che suscitano un senso d’insicurezza non meno opprimente (e probabilmente più ossessivo) della paura che, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento suscitava anteriormente all’entrata in vigore della disciplina vincolistica del recesso.

 

        Intorno ad essi, viceversa, l’UE sembra interessata a promuovere un clima culturale ed un’opinione pubblica quanto più è possibile favorevoli. Secondo i tecnocrati di Bruxelles e dintorni, la soglia di accettabilità – di cui peraltro non forniscono indicatori di alcun genere per individuarla con la desiderabile concretezza – è destinata ad alzarsi adottando regimi normativi che spostano fuori del rapporto di lavoro le tutele fruibili dal cittadino-lavoratore. Il loro comune denominatore viene identificato nella flexi-security.

 

       L’ossimoro non è demenziale. Piuttosto, nasce dalla illimitata fiducia che, per incentivare l’occupazione, bisogna ridurre gli standard protettivi. Viceversa, vi sono obiettivi la condivisione dei quali dipende anche dal metodo impiegato per raggiungerli. La democrazia, per esempio, è certamente considerabile  un bene in sé o, se si preferisce, il male minore. Ciononostante, chiediamoci che razza di idea se ne stanno facendo gli irakeni o gli afgani. Analogamente, c’è da chiedersi che tipo di socializzazione possa ottenersi generalizzando prassi dominate dall’individualismo di mercato e se sia sensato dirsi che qualunque contratto di lavoro, anche il più scandaloso, evita lo scandalo del non-lavoro, con ciò rivitalizzando – fino a ridicolizzarla – la decrepita formula “qui dit contractuel dit juste”. Si faccia invece un discorso di verità. I proto-liberali lo facevano, dopotutto. Nei loro codici civili, c’era un progetto di società. Nei loro repertori giurisprudenziali circolava un’utopia che un suo fascino lo aveva e, in questi ultimi anni, lo ha rinverdito. Nel cuore, se non anche nella testa, dei loro intellettuali d’area giuridica, almeno di quelli che facevano opinione, vibrava una speranza che si vergognava di morire: “gli uomini in età matura e capaci di intendere di volere devono avere la massima libertà contrattuale e i loro accordi, se liberamente raggiunti, sono sacri”.

 

       Si dica, allora, con la medesima franchezza che l’ossimoro comunitario annuncia la costruzione di un ordine sociale in cui quel poco o quel tanto di eguaglianza sostanziale che il ‘900 ha fatto entrare nell’assetto normativo del r

Mercoledì, 26. Settembre 2007
 

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